Art. 2.

      1. Il Fondo è alimentato da:

          a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

          b) un contributo, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

      2. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 1, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

 

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della legge stessa, un contributo percentuale a valere sul premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.
      3. La misura del contributo di cui al comma 1, lettera b), è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Ai fini della determinazione della misura del contributo ai sensi del comma 3, l'Istituto nazionale assicurazioni Spa, gestione autonoma del Fondo, è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un rendiconto sulla gestione riferito all'anno precedente.
      5. Nel primo anno di attuazione della presente legge, la misura del contributo di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.